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Sentenza della Corte dei Conti, tutti assolti con tante scuse?

Una fiammata sui giornali, qualche pettegolezzo in paese e sembra che tutto sia passato in campana. Erano bravi e innocenti amministratori di Grugliasco, ingiustamente accusati dalla Corte dei Conti  a seguito dei rilievi mossi loro, ma adesso è tutto a posto. Mr. Arrogance addirittura si sbilancia declamando con la solita protervia che "Meno male che si era assicurato", scambiando l'incidente con la colpa grave, cioè il danno provato, se va bene, per leggerezza e superficialità. Uno che va in giro a parlare di legalità urbi et orbi un qualche imbarazzo lo dovrebbe provare, invece niente. Gli altri indagati, sono angioletti inconsapevoli di quello che accadeva, che non aspettavano altro che venisse ristabilita la verità dei fatti e che adesso tirano un sospiro di sollievo. Veniamo alla sentenza che chiude la vertenza contabile e solo quella. Per evitare di mischiare le parole della sentenza con le considerazioni e i chiarimenti, le abbiamo riportate in corsivo.

L'ACCUSA

Sindaco, assessori, revisori del conto e dirigenti chiamato in causa

[…] per sentirli condannare, a titolo di responsabilità amministrativa, alla complessiva somma di euro 765.113,65, asseritamente corrisposta contra legem al personale dipendente del Comune di Grugliasco, quale danno da “contrattazione collettiva”.

L’ipotesi di danno contestata dalla Procura Regionale è costituita da due diverse poste: 

A) la prima, derivante dall’illegittima costituzione del fondo per la contrattazione collettiva accessoria, per il periodo 2017-2020, per un importo complessivo di euro 50.909,44 […];

B) la seconda, derivante dall’illegittima corresponsione ai dirigenti comunali dell’indennità di posizione e di risultato, per il periodo 2016-2021, pari a complessivi 714.204,21 […]

Scelgono il rito abbreviato, vale a dire che accettano le contestazioni della Corte dei Conti in cambio di bernefici:

1) B.M.E.L., sentenza n. 120/2023; 2) B.P., sentenza n. 121/2023; 3) C.R., sentenza n. 122/2023; 4) C.A., sentenza n. 123/2023; 5) C.A.M., sentenza n. 124/2023; 6) F.S., sentenza n. 125/2023; 7) G.R., sentenza n. 126/2023; 8) M.R., sentenza n. 127/2023; 9) M.L., sentenza n. 128/2023; 10) M.R., sentenza n. 129/2023;- pag. 7 di 66 - 11) O.C., sentenza n. 130/2023; 12) T.L., sentenza n. 131/20232 scelgono il rito abbreviato.

In 9 (quelli che devono pagare di più) vanno avanti con la causa:

1) M.R., 2) B.G., 3) C.L., 4) B.R., 5) G.E., 6) G.E., 7) M.L., 8) V.P., 9) M.E.

Qui i fondamenti dell'accusa:

In relazione ai rilievi emersi in sede ispettiva svolta dal S.I.Fi.P., alle acquisizioni informative e documentali delegate dalla Procura alla Guardia di finanza e al contraddittorio con i rappresentanti del Comune, la medesima Procura Regionale ha contestato ai citati convenuti le due poste di danno indicate nel precedente punto 2, ritenendo integrati tutti i presupposti per l’avvio dell’azione di responsabilità amministrativa, e cioè:

a) oltre al danno nelle due sopra indicate poste, anche

b) il rapporto di servizio in capo:

- ai componenti della Giunta comunale, che hanno adottato gli atti deliberativi in materia, inseriti in maniera determinante nella catena causale che ha portato all’erogazione delle indennità che si ritengono illegittime;

- ai membri della Delegazione trattante di parte pubblica, che hanno partecipato alle attività di contrattazione decentrata;

- ai componenti del Collegio Sindacale, che hanno espresso parere favorevole sull’ipotesi di contratto decentrato;

- al Segretario generale, che, quale garante della legalità dell’azione amministrativa, non ha fatto un uso appropriato del proprio potere consultivo;

c) il nesso causale tra le funzioni esercitate dai predetti soggetti e l’evento danno;

d) la colpa grave imputabile a tutti i convenuti. 

CONCLUSIONI DELLA SENTENZA

Danno di 31.243,36 euro non adeguatamente provato dalla Procura della CC, dunque non riconosciuto

Danno di 19.666,08 euro frutto di un’interpretazione confusa del contratto di lavoro, non riconosciuto

Danno di 634.648,44 euro non riconosciuto “[…] 8.2.2. Tanto premesso, l’evidenziata carenza probatoria inficia in radice la prospettazione attorea; donde, il rigetto, anche per questa parte, dell’azione di responsabilità […]”

Dunque, secondo la Corte dei Conti, la sua Procura non ha provato in modo inoppugnabile l'esistenza del danno (l'equivalente dell'insufficienza di prove). 

Sulla base di quanto precede, sussiste nella specie il danno da illegittima corresponsione dell’indennità di risultato contestata dalla Procura e quantificata in complessivi euro 79.616,16 imputabile certamente a titolo di colpa. Tale posta di danno non può essere ascritta ai convenuti evocati esclusivamente per avere sottoscritto le delibere di Giunta nn. 243/2015, 230/2016, 271/2017, n. 209/2018, n. 239/2019 (assessori che votavano senza sapere cosa)

 Il danno in questione va, piuttosto, imputato al comportamento dei seguenti soggetti:

a. Dott. M.R., nella sua qualità di Dirigente del Settore di Staff, (dal 2018, divenuto Settore Risorse Umane, Organizzazione, Demografici e Comunicazione) nonché responsabile del procedimento amministrativo di quantificazione e liquidazione della retribuzione di risultato riconosciuta ai dirigenti per le annualità 2017, 2018 e 2019, concluso con la sottoscrizione della D.D. n. 734 del 13 novembre 2018 (Risultato 2017), della D.D. n. 620 del 9 agosto 2019 (Risultato 2018) e della D.D. n. 195 del 9 marzo 2021 (Risultato 2019);

b) nonché ai dirigenti che hanno apposto il visto di regolarità contabile sui predetti provvedimenti:

c. Dott. M.R., nella sua qualità di Ragioniere Generale e Dirigente del Settore Programmazione e Risorse, per la violazione degli obblighi di controllo di regolarità contabile sulle Determinazioni Dirigenziali n. 734 del 13 novembre 2018 (Risultato 2017), n. 620 del 9 agosto 2019 (Risultato 2018) e n. 195 del 9 marzo 2021 (Risultato 2019);

d. Dott.ssa O.C., nella sua qualità di Vicario del Ragioniere Generale e Dirigente del Settore Programmazione e Risorse, per la violazione degli obblighi di controllo di regolarità contabile sulla D.D. n. 557 del 10 agosto 2017 (Risultato 2016)

e. al Sindaco del Comune di Grugliasco, dott. M.R., per aver sottoscritto i Provvedimenti concessivi degli emolumenti in parola (Provvedimento Sindaco n. 10 del 14 luglio 2016; Provvedimento Sindaco n. 11 del 9 giugno 2017, Provvedimento Sindaco 24 del 6 novembre 2018, Provvedimento Sindaco n. 27 del 8 agosto 2019 e Provvedimento Sindaco n. 7 del 25 febbraio 2021), nonché in virtù del ruolo attribuitogli dall’art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che delinea la figura del Sindaco quale organo responsabile dell'amministrazione del Comune (1° comma) e stabilisce che il medesimo sovrintenda al funzionamento dei servizi, degli uffici e all'esecuzione degli atti (2° comma). I suddetti compiti di sovrintendenza e controllo in capo al Sindaco imponevano al dott. M.R. un dovere di verifica più stringente sul procedimento amministrativo in argomento, posto anche che i documenti sulla base dei quali concedere le retribuzioni di posizione e di risultato provenivano proprio dai Dirigenti, ossia dalle persone direttamente interessate a una positiva e rapida definizione del procedimento stesso;

f. al Segretario generale del Comune di Grugliasco, dott. C.L., che, in violazione dell’art. 97 del TUEL, ha omesso di segnalare, al Sindaco e agli Uffici preposti, le molteplici criticità evidenziate in relazione al trattamento economico accessorio del personale dirigente, contravvenendo ai doveri di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa verso gli organi dell’ente sulla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

9. Tenuto conto di quanto precede, la predetta posta di danno di euro 79.555,77, in ragione del diverso apporto causale al danno medesimo, va ripartita a metà pari a 39.777,88 euro, tra i seguenti due gruppi di soggetti:

a) in parti uguali, ai convenuti M. (euro 19.888,90) e C.(euro 19.888,90);

b) in parti uguali, ai convenuti, Signori M.R., C.

A., M.R. e O.C., che però si sono avvalsi del rito abbreviato, quota parte del danno che va defalcato dal danno complessivo.

LE COLPE

10. Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio ritiene, nella specie, la sussistenza della colpa grave imputabile ai convenuti M. e C..

Infatti, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Tuel) “1. Il sindaco […] è [l’]organ[o] responsabil[e] dell'amministrazione del comune […]”. Ad egli, dunque, nella persona del Signor M.R. sono ascrivibili, per colpa grave le conseguenze di un comportamento gestionale in palese e macroscopico contrasto con la legge e anche con le disposizioni del vigente CCNL citato (in specie dell’art. 29) interpretate, da anni oramai in modo consolidato dalla giurisprudenza, nei termini sopra rappresentati.

Ad analoga responsabilità soggiace il Segretario comunale Signor C.L., che, ai sensi dell’art. 97, comma 2, Tuel, “svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”. Egli, altresì, “sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività […]” (art. 97, comma 4, Tuel).

Per le ragioni sopra esposte, le condotte ascritte agli indicati convenuti M. e C. integrano l’elemento soggettivo della colpa grave.

IL DANNO E L'AMMENDA

Sulla base di quanto precede, la domanda della Procura Regionale riguardante la seconda posta di danno, seconda componente, ovvero l’illegittima corresponsione dell’indennità di risultato in assenza dei presupposti legittimanti deve essere accolta, configurando un danno non solo da “contrattazione collettiva” ma più precisamente un danno in pregiudizio del bene-interesse “buon andamento” della pubblica amministrazione (art. 97. secondo comma, Cost.) declinato quale efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

Essa va ascritta, in ragione della metà dell’addebito (pari ad euro 39.777,88 euro, v. precedente punto 9), in parti uguali ai convenuti M. e C., avendo gli altri originari convenuti Signori M., C., O. e M. fatto ricorso alla definizione del giudizio con il rito abbreviato.

CONCLUSIONI:

1) Tutti prosciolti - tranne sindaco e segretario - perché le prove prodotte non dimostrano in modo esaustivo la partecipazione attiva alla costruzione dell'operazione che ha generato il danno al Comune. In pratica, il fatto che abbiano votato le delibere incriminate non costituisce, per la Corte dei Conti, assunzione di responsabilità diretta. Gli assessori "se c'erano dormivano o non capivano."

2) Sindaco Montà e segretario Costantini responsabili della quota di danno accertato con l'aggravante della colpa grave "[...] si può affermare che il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile identifica la colpa grave in una “sprezzante trascuratezza dei propri doveri, resa ostensiva attraverso un comportamento improntato a massima negligenza o imprudenza ovvero ad una particolare non curanza degli interessi pubblici". Vi sembra un pronunciamento di cui andare spavaldamente fieri? Cosa c'entra con la paura della firma che sempre tirano in ballo quando la magistratura si interessa di loro?

3) Gli assessori del decennio passato, specialmente quelli che continuano a sedere in giunta, ritengono di non dovere nessuna spiegazione pubblica? Fosse anche solo  per rassicurare la città di aver capito la lezione e di aver cambiato stile e concezione dell'utilizzo delle finanze pubbliche?

Mariano Turigliatto

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